IL TRIBUNALE
   Premesso  che  con  nota  n.  2496  dell'8 maggio 1998 pervenuta il
 successivo 12 maggio il sidnaco del comune di Brancaleone  richiedeva
 a  questo  ufficio  la  nomina  di  cinque  presidenti  del  collegio
 arbitrale di disciplina, trasmettendo in un secondo momento copia del
 verbale della apposita riunione avvenuta in data 5  maggio  1998,  da
 cui   risulta   il   mancato   accordo  sulla  nomina  da  parte  dei
 rappresentanti dell'amministrazione comunale e dei  dipendenti;
   Che la  designazione  viene  demandata  a  quest'ufficio  ai  sensi
 dell'art.    59,  comma  8,  del  d.lgs.    3  febbraio  1993,  n. 29
 (richiamato, sia pure  non  espressamente,  dall'art.  3,  n.  4  del
 regolamento  comunale,  allegato  alla  richiesta),  secondo  cui  in
 mancanza di accordo tra i suddetti rappresentanti,  l'amministrazione
 richiede  la  nomina  di che trattasi al presidente del tribunale del
 luogo in cui siede il collegio.
                             O s s e r v a
   La   normativa   citata   non   appare   esente   da   proflli   di
 incostituzionalita'  per  eccesso  di  delega  rispetto alla legge 23
 ottobre  1992,  n.  421,  sull'impiego  pubblico,  e,   quindi,   per
 violazione dell'art. 76 della Costituzione.
   L'art. 2 della legge teste' cennata, infatti, non solo non menziona
 alcuna  possibilita',  modalita'  o criterio per adire l'A.G. al fine
 sopracennato, ma al punto b) delega il  Governo  della  Repubblica  a
 "prevedere   criteri   di  rappresentativita'  ai  fini  dei  diritti
 sindacali ...  compatibili  con  le  norme  costituzionali".  Orbene,
 appare  evidente  che  fra tali norme prioritario rilievo assume, nel
 caso di specie, quella di cui all'art. 108 della  Costituzione  sulla
 riserva di legislazione statale in materia di ordinamento giudiziario
 e  di  ogni  magistratura, sicche' deve  denunciarsi l'illegittimita'
 costituzionale della medesima norma anche per violazione  del  citato
 art. 108 della Costituzione.
   Deve,  altresi',  osservarsi  che  il  potere-dovere  conferito  al
 presidente  del  tribunale  dalla  norma   della   cui   legittimita'
 costituzionale quest'ufficio dubita, a fronte dell'evidente finalita'
 di  fare  ad  esso ricorso quale organo super partes estrinsecandosi,
 invece, in un atto di natura politico-amministrativa in  senso  lato,
 suscettibile   di   condizionare,   sia   pure  inconsapevolmente,  i
 contrapposti  schieramenti,  sottende  appunto  peculiari  "insidie",
 agevolmente  intuibili,  potenzialmente  idonee  a  ledere  anche  il
 principio di terzieta' del giudice, sia pure al di fuori  dell'ambito
 di  un  procedimento  contenzioso.  E, a tale ultimo proposito, mette
 conto rammentare come la stessa Corte abbia  sempre  interpretato  in
 senso   lato   l'espressione   "giudizio   dinanzi   ad  un'autorita'
 giurisdizionale", contenuta nell'art. 23, legge n.   87/1953,  avendo
 ritenuto   che  essa  debba  applicarsi  non  solo  alle  piu'  varie
 giurisdizioni speciali, ma anche  alle  deliberazioni  assunte  dagli
 organi giudiziari ordinari in sede di giurisdizione volontaria.
   Solo  ad abundantiam si citano le sentenze n. 83/1966 e n. 226/1996
 Corte costituzionale  con  cui  si  richiede  la  sussistenza  di  un
 requisito  soggettivo (qualifica di a.g. dell'organo davanti al quale
 si svolge un qualsiasi procedimento)  e  di  un  requisito  oggettivo
 (ricorso  all'a.g.   come organo super partes, anche se adi'to in via
 eccezionale). D'altronde, nel caso di specie, non sarebbe  fornita  a
 questo  giudice  alcuna  possibilita'  di  accedere ad altra, diversa
 soluzione, per "contestare" la  legittimita'  costituzionale  di  una
 norma conferentegli uno specifico potere-dovere.